STATUTO DELLA FONDAZIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Denominazione)
1. Per onorare e perpetuare la memoria del Professor Natalino Sapegno, illustre storico della letteratura, studioso insigne e docente universitario, su iniziativa delle eredi e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, è costituita una fondazione con la denominazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno".
Art. 2
(Sede)
1. La fondazione ha sede in Morgex (Aosta).
2. L'eventuale trasferimento dell'indirizzo in altra sede dello stesso comune potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 7 senza obbligo di modifica statutaria.
Art. 3
(Scopo)
1. La fondazione non ha fini di lucro.
2. La fondazione:
a) promuove gli studi e le ricerche nell'ambito delle letterature italiana e francese;
b) favorisce l'accesso dei giovani alle discipline umanistiche e crea le condizioni per un rapporto continuativo tra la ricerca storico-letteraria e la scuola, in particolare:
1) istituendo borse di studio a favore di giovani studiosi e ricercatori: le borse di studio saranno assegnate agli studiosi e ricercatori stessi in base ai titoli scolastici ed accademici posseduti, ai titoli eventualmente acquisiti, al lavoro già svolto, tenendo conto, eventualmente, anche della condizione economica; le modalità concrete di erogazione delle borse di studio stesse dovranno di volta in volta essere stabilite in appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione e non dovranno contrastare con i principi generali sopra enunciati;
2) promuovendo e collaborando a iniziative di aggiornamento degli insegnanti;
c) favorisce lo scambio e la diffusione di informazioni nell'ambito culturale italiano ed europeo oltre che valdostano, anche in collaborazione con enti, associazioni, istituzioni e altri organismi operanti con convergenti finalità di formazione e promozione culturale;
d) favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche, e in particolare:
1) aggiorna ed incrementa la propria biblioteca ed il proprio archivio con l'acquisizione di libri, documenti e riproduzioni fotografiche e fotostatiche;
2) cura la stampa del catalogo della biblioteca e la pubblicazione di quei lavori che, nell'ambito degli scopi e delle iniziative da essa promossi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Scientifico, giudicherà particolarmente meritevoli;
3) promuove ed organizza, anche con enti pubblici e privati italiani e stranieri, convegni, seminari, incontri di interesse culturale e scientifico.
Art. 4
(Patrimonio)
1. Il patrimonio della fondazione è costituito:
a) dai libri, dalle pubblicazioni, dai manoscritti, dagli studi e dalle monografie, dalle riviste scientifiche e letterarie che appartennero al Professor Natalino Sapegno;
b) dal fondo di dotazione originario e di primo avviamento, a carico dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta;
c) dai beni mobili, via via acquisiti (libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, documenti di archivio, arredi, attrezzature tecniche); dai beni immobili eventualmente acquistati, dalle elargizioni di beni o sussidi convenzionati da parte di enti o persone fisiche, e da ogni altro cespite o provento che ulteriormente le pervenisse, il tutto nel rispetto delle autorizzazioni tutorie;
d) dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della fondazione, al netto delle passività;
e) da eventuali altre entrate e acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
Art. 5
(Esercizio)
1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il primo esercizio finanziario ha termine il 31 dicembre dell'anno in cui sarà avvenuto il riconoscimento.
TITOLO II
ORGANI
Art. 6
(Organi)
1. Sono Organi della fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione
b) il Presidente
c) il Direttore
d) il Comitato Scientifico
e) il Collegio dei Revisori dei Conti
CAPO I
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 7
(Composizione - Nomina)
1. La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da otto membri:
a) il Presidente, come previsto nell'articolo 11 del presente statuto;
b) due nominati dalle fondatrici signore Maria Elisabetta Posta, Simonetta Sapegno e Silvia Sapegno, e alla loro morte, dai rispettivi discendenti diretti; in caso di mancanza dei suddetti discendenti diretti, o di rinuncia alla designazione, tali componenti saranno nominati come segue: un membro su designazione del Rettore dell'Università di Roma "La Sapienza" e un membro su designazione del Rettore dell'Università di Torino;
c) tre nominati dalla Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste; nell'ambito di tale componente, è individuato ed eletto il Vice Presidente della Fondazione;
d) due nominati rispettivamente dal Rettore dell'Università di Roma "La Sapienza" e dal Rettore dell'Università di Torino.
2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre anni dalla data della sua costituzione, ed i membri di cui alla precedente lettera c) del primo comma non sono rieleggibili per più di tre volte consecutive.
3. Qualora uno dei Consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla scadenza, si procederà ad una nuova nomina, rispettando il criterio di rappresentanza suddetto.
Art. 8
(Convocazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Vice Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, o su richiesta scritta del Direttore di cui all'articolo 12 o di almeno due Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata ai Consiglieri almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di 3 giorni, anche mediante comunicazione telegrafica.
Art. 9
(Validità delle deliberazioni)
1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. È necessaria la maggioranza qualificata di almeno cinque membri per le deliberazioni concernenti:
a) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) modifiche statutarie;
c) formazione di regolamenti;
d) acquisti ed alienazioni di immobili;
e) scioglimento della Fondazione.
3. Le funzioni del Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore, che avrà cura della redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio, che saranno sottoscritti dal Presidente e dallo stesso Direttore.
Art. 10
(Compiti)
1. Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione nel rispetto delle autorizzazioni di legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva le scelte fondamentali e, ogni anno, il piano delle iniziative e dei programmi della fondazione, proposti dal Comitato Scientifico, di cui all'articolo 13; provvede alla nomina del Direttore della fondazione, al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione inoltre:
a) nomina il Presidente nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 11 e nomina il Vice Presidente;
b) nomina i membri del Comitato Scientifico secondo i criteri indicati all'articolo 13;
c) approva nel mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno successivo, e nel mese di marzo, il conto consuntivo dell'anno precedente;
d) approva le modifiche statutarie;
e) provvede all'approvazione del regolamento della fondazione, sentito il parere del Comitato Scientifico;
f) approva il regolamento per le assegnazioni di borse di studio, contributi e premi e, su parere vincolante del Comitato Scientifico, designa i destinatari delle relative assegnazioni;
g) decide, su parere del Comitato Scientifico, la pubblicazione di lavori come indicato all'articolo 3, secondo comma, lettera d) numero 2;
h) delibera in merito all'assunzione del personale, determinandone il trattamento retributivo;
i) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento, delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria e finanziaria necessaria o comunque utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
4. Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso ma soltanto il rimborso delle spese sostenute per l'opera svolta,
CAPO II
PRESIDENTE ONORARIO - IL PRESIDENTE
Art. 11
(Nomina - Rappresentanza - Compiti)
1. È Presidente onorario a vita della Fondazione la vedova del prof. Natalino Sapegno, signora Maria Elisabetta Posta; alla sua morte, subentreranno nella carica onoraria le figlie fondatrici signore Simonetta Sapegno e Silvia Sapegno in ordine di anzianità.
2. Il Presidente della Fondazione è nominato congiuntamente dalla vedova del prof. Sapegno, signora Maria Elisabetta Posta e dalle figlie fondatrici Simonetta Sapegno e Silvia Sapegno.
3. In caso di morte o di rinunzia alla designazione da parte dell'ultima figlia superstite, la Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nominerà un membro supplementare. Il Consiglio di Amministrazione, integrato con il membro supplementare, procederà alla elezione del Presidente, da scegliersi con la maggioranza qualificata di almeno cinque Consiglieri tra i componenti ad esclusione di quelli previsti all'articolo 7, primo comma, lettera d).
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Vice Presidente individuandolo tra i componenti di designazione regionale.
5. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
6. Il Presidente - o il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento - rappresenta la fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura i rapporti interni fra gli organi della fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio.
7. Spetta tra l'altro al Presidente, o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
b) garantire la corretta amministrazione della fondazione;
c) nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
d) nominare avvocati e procuratori per rappresentare quali patrocinatori in giudizio nell'interesse della fondazione.
CAPO III
IL DIRETTORE
Art. 12
(Nomina - Compiti)
1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, con maggioranza qualificata di almeno cinque consiglieri, il Direttore della Fondazione.
2. Il Direttore deve essere in possesso di laurea in una disciplina umanistica e deve avere comprovata esperienza nel settore delle istituzioni culturali.
3. Il Direttore resta in carica quattro anni e può essere riconfermato.
4. Il Direttore:
a) dà concreta attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente nella cura dei rapporti interni con gli organi della fondazione;
b) redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali;
c) è portavoce delle deliberazioni del Comitato Scientifico presso il Consiglio di Amministrazione alle cui sedute partecipa senza diritto di voto;
d) funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione, secondo il disposto dell'articolo 9;
e) dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è a capo del personale dipendente della stessa;
f) conserva la documentazione prevista per legge in ordine alla Fondazione.
CAPO IV
IL COMITATO SCIENTIFICO
Art. 13
(Composizione - Nomina)
1. Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore della fondazione e da otto membri da scegliersi tra esperti in discipline umanistiche, nominati dal Consiglio di Amministrazione ed individuati secondo i seguenti criteri:
a) due su designazione delle fondatrici signore Maria Elisabetta Posta, Simonetta Sapegno e Silvia Sapegno e, alla loro morte, dai rispettivi discendenti diretti; in caso di mancanza dei suddetti discendenti diretti tale componente sarà nominata con le modalità previste alla lettera d) in aggiunta alla componente ivi prevista;
b) due su designazione del Rettore dell'Università di Roma "La Sapienza";
c) due su designazione del Rettore dell'Università degli Studi di Torino;
d) due, con voto limitato, su designazione del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta.
2. Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni e i suoi membri sono riconfermabili.
3. Il Presidente del Comitato Scientifico è designato tra i membri del Comitato medesimo dalle fondatrici signore Maria Elisabetta Posta, Simonetta Sapegno e Silvia Sapegno; alla loro morte la competenza per tale designazione passerà al Consiglio Regionale della Valle d'Aosta.
4. Ai componenti il Comitato Scientifico spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche un emolumento da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.
Art. 14
(Compiti)
1. Il Comitato Scientifico individua ed indica al Consiglio di Amministrazione le scelte fondamentali e le iniziative della fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'ente.
2. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche con maggiore frequenza per iniziativa del Presidente o su richiesta del Direttore o di almeno tre dei suoi membri.
3. In particolare il Comitato Scientifico, in via esemplificativa:
a) presenta uno schema di programmi e le relative esigenze finanziarie;
b) indica il piano di sviluppo della biblioteca con un prospetto delle varie categorie di spesa;
c) propone la messa a concorso di borse di studio o il conferimento di contributi di ricerca per l'Italia e per l'estero;
d) propone ed organizza programmi di ricerca individuali e collettivi;
e) approva seminari, convegni e riunioni di borsisti o studiosi ed ogni altra iniziativa culturale;
f) invita a partecipare alle attività della fondazione qualificate persone di qualsiasi Paese che, con il loro contributo culturale, possano agevolare il raggiungimento degli scopi dell'ente;
g) propone gli studi degni di pubblicazione, che sono stati promossi o sostenuti dalla fondazione.
CAPO V
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 15
(Composizione - Nomina)
1. L'organo di revisione è costituito in forma monocratica; il revisore è nominato dalla Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
2. Il Revisore dei conti dura in carica per tre anni e può essere riconfermato.
TITOLO III
ESTINZIONE
Art. 16
(Devoluzione del patrimonio)
1. In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto a Fondazioni aventi uno scopo analogo od affine al proprio.