STATUTO DELLA FONDAZIONE


TITOLO II

ORGANI

Art. 6
(Organi)

1. Sono Organi della fondazione:

a)il Consiglio di Amministrazione
b)il Presidente
c)il Direttore
d)il Comitato Scientifico
e)il Collegio dei Revisori dei Conti


CAPO I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7
(Composizione - Nomina)

1. La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da otto membri:

a)il Presidente, come previsto nell’articolo 11 del presente statuto;
b)due nominati dalle fondatrici signore Maria Elisabetta Posta, Simonetta Sapegno e Silvia Sapegno, e alla loro morte, dai rispettivi discendenti diretti; in caso di mancanza dei suddetti discendenti diretti, tali componenti saranno nominati come segue: un membro su designazione del Rettore dell’Università di Roma “La Sapienza” e un membro su designazione del Rettore dell’Università di Torino;
c)tre nominati dal Consiglio Regionale della Valle d’Aosta (due per la maggioranza e uno per la minoranza); in questa componente sarà individuato ed eletto il Vice Presidente della Fondazione;
d)due nominati rispettivamente dal Rettore dell’Università di Roma “La Sapienza” e dal Rettore dell’Università di Torino.

2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre anni dalla data della sua costituzione, ed i membri di cui alle precedenti lettere b) e c) del primo comma non sono rieleggibili per più di tre volte consecutive.

3. Qualora uno dei Consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla scadenza, si procederà ad una nuova nomina rispettando il criterio di rappresentanza suddetto.

Art. 8
(Convocazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Vice Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno, nonché ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, o su richiesta scritta del Direttore di cui all’articolo 12 o di almeno due Consiglieri.

3. L’avviso di convocazione, con l’indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata ai Consiglieri almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di 3 giorni, anche mediante comunicazione telegrafica.

Art. 9
(Validità delle deliberazioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. È necessaria la maggioranza qualificata di almeno cinque membri per le deliberazioni concernenti:

a)approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b)modifiche statutarie;
c)formazione di regolamenti;
d)acquisti ed alienazioni di immobili;
e)scioglimento della Fondazione.

3. Le funzioni del Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore, che avrà cura della redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio, che saranno sottoscritti dal Presidente e dallo stesso Direttore.

Art. 10
(Compiti)

1. Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione nel rispetto delle autorizzazioni di legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva le scelte fondamentali e, ogni anno, il piano delle iniziative e dei programmi della fondazione, proposti dal Comitato Scientifico, di cui all’articolo 13; provvede alla nomina del Direttore della fondazione, al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

a)nomina il Presidente nell’ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 11 e nomina il Vice Presidente;
b)nomina i membri del Comitato Scientifico secondo i criteri indicati all’articolo 13;
c)approva nel mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l’anno successivo, e nel mese di marzo, il conto consuntivo dell’anno precedente;
d)approva le modifiche statutarie;
e)provvede all’approvazione del regolamento della fondazione, sentito il parere del Comitato Scientifico;
f)approva il regolamento per le assegnazioni di borse di studio, contributi e premi e, su parere vincolante del Comitato Scientifico, designa i destinatari delle relative assegnazioni;
g)decide, su parere del Comitato Scientifico, la pubblicazione di lavori come indicato all’articolo 3, secondo comma, lettera d) numero 2;
h)delibera in merito all’assunzione del personale, determinandone il trattamento retributivo;
i)dispone l’impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento, delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria e finanziaria necessaria o comunque utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

4. Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso ma soltanto il rimborso delle spese sostenute per l’opera svolta,

1 2 3 4

Centro Studi Storico Letterari Natalino Sapegno - Via Edelweiss, 1 - 11100 - Aosta tel. 0165.235979 fax 0165.369122